
Nota del Ministero dell’Interno con chiarimenti interpretativi sul verso di apertura delle porte da usare in caso di esodo progressivo e sui requisiti delle porte tagliafuoco per le Strutture Sanitarie.
In relazione a due quesiti sulla sicurezza in caso di incendio delle strutture sanitarie pervenuti alla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, dato il loro interesse generale, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti a tutte le strutture in indirizzo.
1 – Verso di apertura delle porte tra compartimenti adiacenti
Il quesito posto, nel premettere che:
– il DM 18.9.2002 al punto 4.10 ed il DM 19.3.2015 al punto 16.10 prescrivono che ogni piano debba essere servito da almeno due uscite
– il DM18.9.2002 e il DM 19.3.2015 prevedono l’esodo orizzontale progressivo (modalità di esodo in cui i degenti che si trovano nel compartimento interessato dal principio di incendio sono spostati in un compartimento adiacente capace di contenerli e proteggerli fino a quando l’incendio non sia stato estinto o fino a che non diventi necessario procedere ad una successiva evacuazione verso luogo sicuro),
richiama l’attenzione sul fatto che in entrambi i decreti non è specificato il verso di apertura delle porte di comunicazione tra i compartimenti realizzati ai fini dell’esodo orizzontale progressivo.
Ciò premesso, si ritiene opportuno chiarire che ai fini citati valgono come riferimento le specifiche misure previste nel Codice di prevenzione incendi (S.4.9.2 Esodo orizzontale progressivo) anche per le strutture progettate secondo i citati decreti.
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